Tale tipo di esenzione deve essere attestata dal medico curante riportando sulla ricetta il numero del tessano d’invalidità e la percentuale.
Sono esentati dal pagamento di tutte le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e delle altre prestazioni specialistiche gli:
- Invalidi di guerra dalla 1^ alla 5^ categoria
- Invalidi od infortunati sul lavoro con riduzione della capacità lavorativa superiore a 2/3;
- Invalidi per servizio, appartenenti alle categorie dalla 1^ alla 5^ ;
- Invalidi civili con la riduzione della capacità lavorativa superiore a 2/3;
- Invalidi civili con assegno di accompagnamento;
- Ciechi sordomuti indicati rispettivamente dagli artt. 6 e 7 della legge 482/68.
- I minori di anni 18, totalmente inabili con indennità di accompagnamento.
Per quest’ultima categoria di soggetti, l’invalidità non è espressa in percentuale.
Sono esentati solamente dal pagamento delle prestazioni correlate alla patologia invalidante o all’infortunio INAIL, gli:
- invalidi di guerra appartenenti alle categoria della 6^ e all’8^;
- invalidi sul lavoro con riduzione della capacità lavorativa inferiori a 2/3;
- infortunati sul lavoro od i soggetti affetti da malattie professionali;
- invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 6^ all’8^.